
La normativa RAEE per raccolte e smaltimento dei rifiuti elettronici
Con l’acronimo RAEE, e quindi con la normativa a esso sottesa, vengono indicati l’insieme e le regole di raccolta riguardanti apparecchiature elettriche ed elettroniche di rifiuto. Il corrispettivo inglese, europeo quindi di RAEE è WEEE, ovvero “Waste of electric and electronic equipment”. A una prima lettura potrebbe sembrare parlando di rifiuti di chissà quale entità. È invece l’esatto opposto.
Gli oggetti, i rifiuti ai quali ci riferiamo rientrano nella nostra quotidianità, essendo infatti considerati in tale categoria frigoriferi, pc, ventilatori e quanto insomma di elettronico possiamo immaginare di avere nella nostra abitazione. Oggetti di uso comune quindi, dei quali il pianeta dispone attualmente in quantità enorme e per il quale smaltimento è stato necessario pianificare a livello europeo un apposito piano finalizzato al recupero differenziato e al riciclo dei materiali di cui essi sono solitamente composti: rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio.
Un piano, attualmente in vigore, legge in Italia, che come vedremo collega produttori, consumatori, distributori e rivenditori di tali prodotti. Obbligandoli a mettersi in rete e a supplire al bisogno di raccolta e conseguente riciclo di elettrodomestici e materiali.
Dal decreto legislativo 151 del 25 luglio 2005, ai decreti attuativi RAEE 2007 e 2010
L’impianto della normativa italiana inerente la RAEE, attualmente vigente nel nostro paese, ha una storia che parte dal 2005, a dire il vero, innalzandoci a livello europeo dal 2002.
Il 13 febbraio 2003 l’Unione Europea ha pubblicato due direttive contigue e complementari, rispettivamente a titolo “Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”, e “Direttiva 2002/96/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – integrata e modificata poi con direttiva 2003/108/CE del parlamento europeo e del consiglio dell’8 dicembre 2003”.
Due testi di legge complementari, che hanno da quel momento gettato le basi per l’intera legislazione continentale e quindi nazionale. Due testi creati con lo scopo di “Ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” e inoltre, di “migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE (in sostanza gli oggetti prima di divenire rifiuto ndr), quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse”.
L’Italia ha recepito per la prima volta queste indicazioni nel 2005, emanando il “Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti“. Una legge basilare, la prima e fondamentale pietra poggiata nel nostro paese riguardante i RAEE e il conseguente ciclo di recupero e smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici.
L’effettiva attività totale del decreto però non è stata immediata. Per la sua attivazione, per la sua reale e concreta incidenza nel sistema italiano, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di “Raccolta separata” si è dovuto attendere (dopo tre proroghe tra il 2006 e il 2007) il 2007, anno in cui è stato pubblicato il “Decreto 25 Settembre 2007, n. 185 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”. È stato questo il decreto che ha dato la stura all’attuale sistema, che dato il via definitivo al vigente sistema RAEE, con l’aggiunta di un importante e fondamentale corollario introdotto nel 2010 e che poi vedremo, nel quale sono stati messi in gioco nel ciclo della raccolta di rifiuti elettronici anche i distributori, i rivenditori al dettaglio quindi, ovvero coloro che adesso, hanno l’obbligo di ritirare dai loro clienti e consegnare nei punti di raccolta i vecchi elettrodomestici, i vecchi oggetti siti nelle case degli italiani.
Normativa RAEE, i CDC e i consorzi
Approfondiamo in dettaglio la normativa. Il Decreto legislativo 151 del 25 luglio 2005 è arrivato in Italia presentando una legge fondante, che si articolava e si articola sui seguenti aspetti:
- È attribuito ai Produttori e/importatori di AEE l’onere finanziario di gestire un sistema integrato per il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei RAEE. Ciascun produttore è chiamato a farsi carico di una quota di RAEE pari alla sua quota di mercato;
- spetta alla Distribuzione il compito di organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE consegnatidai Consumatori al momento del nuovo acquisto di un’analoga AEE;
- a carico degli Enti Pubblici mettere a disposizione dell’utenza domestica e della Distribuzione Centridi Raccolta idonei per il conferimento dei RAEE;
- è in capo ai Consumatori l’obbligo di conferimento dei RAEE nei Centri di Raccolta oppure la loro consegna ai Distributori all’atto di un nuovo acquisto.
La prima dichiarazione di attribuzione, dalla quale sono derivate nello stesso testo le indicazioni relative a tutti i tipi di apparecchiature interessate, al registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento RAEE, del consiglio di vigilanza e del Centro di coordinamento RAEE.
Il ciclo è stato quindi instaurato, pianificato, mappato. A capo di tutto i produttori, sui quali grava la responsabilità della raccolta dei materiali, della consegna ai centri di recupero RAEE e del finanziamento del ciclo stesso. La raccolta può essere eseguita dai vari produttori in maniera indipendente o in sistema multi consortile. Le due modalità non sono facoltative ma rispondono a precise regole di adozione dettate dal decreto. Regole derivanti dal tipo di AEE che si sta raccogliendo.
I RAEE vengono suddivisi in categorie “domestici e professionali”, che a loro volta si incrociano con altre due categorie, “Storici (immessi prima di gennaio 2009) ” e “Nuovi (immessi dopo gennaio 2009)”. La gestione collettiva è obbligatoria soltanto nel caso in cui si debbano ritirare RAEE domestici – storici, per il resto delle possibilità può essere collettiva o individuale.
I rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta nazionali. Per arrivare al centro di raccolta nazionale il materiale di scarto viene prima raggruppato nei centri comunali, dai quali poi viene prelevato dai produttori e portato nei centri di trattamento nazionali. Essendo tale processo a carico totale dei produttori, è stata indicata e quindi creata una rete di “Sistemi collettivi”, consorzi di produttori, che si uniscono per sopperire ai propri oneri economici.
Su tali “Sistemi collettivi” viene calibrata e calcolata la quota di finanziamento tramite la quale foraggiare il sistema. Una quota indipendente dal brand ospitato, ma dipendente dalle singole quote di mercato. “I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE domestici sono 15 alcuni dei quali specializzati su singoli raggruppamenti altri invece si occupano di gestire più categorie di prodotto, e sono i Sistemi Collettivi Multifiliera”.
A questo punto entra in gioco il Decreto 25 Settembre 2007, n. 185. Il ciclo sopra descritto è stato in stand by fino al 2007, data dell’entrata in vigore del decreto. Un sistema pianificato, strutturato nei tre anni di attesa e che con la legge citata ha acceso totalmente i motori. Il decreto ha sancito la creazione degli organismi preposti alla gestione del sistema. Ha in pratica definito ruoli, arbitri, e campo d’azione sul quale iniziare a giocare la prevista partita. Ha sancito quindi:
- “L’istituzione e le modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- la costituzione e funzionamento del Centro di Coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi;
- l’istituzione del Comitato d’Indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151”.
Per quanto riguarda il registro:
- 1. “L’iscrizione è effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In tale caso l’iscrizione e’ effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
- 2. L’iscrizione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano.
- 3. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione e’ sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato.
- 4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi si iscrivono al Registro successivamente all’adesione ad uno o più sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell’iscrizione, la verifica automatica dell’avvenuta adesione al sistema collettivo”.
Dopo l’iscrizione al Registro è doveroso indicare: “Art. 7. Modalità di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi – 1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni:
- a) I dati relativi alla sua costituzione;
- b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie di apparecchiature;
- c) le tipologie di RAEE gestite, secondo la seguente classificazione:
- RAEE domestici storici
- RAEE professionali storici
- RAEE domestici nuovi
- RAEE professionali nuovi
- RAEE illuminazione
Altro passaggio cruciale, l’istituzione del Centro di coordinamento.
“Art. 9. – Centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi;
1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordinamento;
2. Il Centro di coordinamento di cui al comma è costituito in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, al quale partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione;
3. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE domestici di cui si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema può essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo esonerato dall’obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il sistema collettivo unico è tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e attività relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti.
4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali.
Tutto quindi deve essere gestito e garantito dai produttori. La chiave di volta dell’intero sistema come appare chiaro sono i sistemi collettivi dei produttori. Potremmo considerare il Centro di coordinamento come il vertice nel quale gli stessi si riuniscono e amministrano il ciclo. Un centro che deve:
- “Garantire che tutto il Paese venga servito e che tutti i sistemi collettivi lavorino con modalità e in condizioni operative omogenee;
- stabilire come devono essere suddivise le piazzole tra i diversi sistemi collettivi;
- fungere da unico punto di interfaccia per le piazzole (call center nazionale).
Lo statuto del Centro di Coordinamento è approvato dal Ministero dell’Ambiente. E inoltre: “è governato da: Assemblea dei Consorziati, Comitato Esecutivo (presidente + 4 membri)”.
Raccolta differenziata porta a porta, la nuova “uno contro uno”
Siamo giunti quindi al termine di questa lunga descrizione, speriamo esaustiva e comprensibile, del sistema RAEE e della sua normativa. Un punto manca ancora però per chiudere il cerchio. Il consumatore, come dovrà comportarsi per far smaltire e consegnare il suo elettrodomestico.
Risposta: sarà il distributore ad avere l’obbligo del ritiro, nella consegna del nuovo oggetto. Come abbiamo visto sopra, il D.lgs 151/2005 conferiva “ai Consumatori l’obbligo di conferimento dei RAEE nei Centri di Raccolta oppure la loro consegna ai Distributori all’atto di un nuovo acquisto”.
Nel 2010 un decreto legge ha invece invertito le parti, obbligando il distributore alla raccolta e di conseguenza alla consegna dei rifiuti nei centri di raggruppamento più vicini. Obblighi che riguardano ovviamente soltanto i rifiuti domestici. Si tratta del “Decreto Ministeriale del 8 marzo 2010, n. 62, noto per essere stato soprannominato “Uno contro uno”. Così si esprime:
“2. Rientra nella fase della raccolta il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- b) i RAEE di cui alla lettera sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando ilquantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
- c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato.
I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose”.
3. I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione di uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto è conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione”.
Tali distributori infine, per essere in regola e poter esercitate tale obbligatoria funzione devono essere inscritti all’albo all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici . Gli obblighi suddetti riguardano non solo i distributori, ma anche i tecnici, i professionisti addetti a manutenzione e riparazione.