La legge di stabilità e il bilancio dello Stato
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, questa la definizione formale, con la quale la normativa italiana è solita definire la “Legge di stabilità”, il provvedimento del Governo Italiano, approvato dalle Camere e dal Presidente della Repubblica con il quale lo Stato definisce criteri e accorgimenti tramite i quali assestare e amministrare le proprie finanze.
Ovvio e scontato l’accostamento della legge di stabilità con la più nota e comune legge finanziaria.
La legge di stabilità è stata infatti introdotta nel 2010 in sostituzione della vecchia legge finanziaria. È arrivata a sostituirne le funzioni, a modificarne alcuni aspetti, seguendo delle procedure designate dal “Patto di stabilità europeo” e delle esigenze di snellimento e decentramento volute dal federalismo fiscale e dalle maggiori responsabilità governative e fiscali riservate agli enti e alle amministrazioni locali. Prime fra tutte ovviamente le regioni.
Manovra finanziaria triennale
Aspetto peculiare che distingue la “Legge di stabilità” dalla finanziaria è il tempo sul quale le due vanno o andavano a incidere. La prima ha una programmazione riferita a un triennio, o almeno quella corrente si riferisce al triennio 2011 – 2013, mentre la seconda aveva un impatto circoscritto a un anno.
Attualmente quindi in Italia, è in vigore quanto prescritto dalla “Legge di stabilità” per il 2011 – 2013. Il documento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2010 dopo il doveroso doppio passaggio istituzionale nelle commissioni parlamentari e nelle aule di Senato e Camera. Questa la nomenclatura formale osservata al momento della pubblicazione: “Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297 la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
E in questo modo viene descritta sul sito della Ragioneria dello stato: “La legge di stabilità, insieme alla legge di bilancio, costituisce la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento e rappresenta lo strumento principale di attuazione degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica. Essa sostituisce la legge finanziaria e rispetto a quest’ultima prevede novità sia in ordine ai tempi di presentazione sia in merito ai contenuti”.
La suddetta definizione contiene un passaggio che se non spiegato può rimanere ambiguo o poco comprensibile. “Insieme alla legge di bilancio”. Esistono quindi due leggi? Una di stabilità e una di bilancio? Esattamente. Ed entrambi fanno parte della manovra di bilancio dello Stato.
Anche se più nota o note, la legge di stabilità e in precedenza la legge finanziaria non sono le uniche sulle quali grava il peso dell’economia e della programmazione economica dello Stato. Concorre a ciò anche la legge di bilancio.
Stabilità manovra e legge di bilancio
Legge di bilancio e legge di stabilità (come in precedenza con la finanziaria) sono due facce della stessa medaglia.
Per sintetizzare, semplificando per necessità di spazio e di tempo, potremmo definire la prima come la quadra dei conti dello stato, in base ai quali poi prevedere azioni di finanza. Definire la prima come controparte concreta della seconda. La prima come il bilancio dello stato che riporta e analizza i conti, le uscite e le necessità di entrata. La seconda come lo strumento tramite il quale indicare provvedimenti che seguano le necessità segnalate dal primo.
Sia la legge di stabilità che la legge di bilancio devono essere predisposte entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello interessato dal testo. Anche in questo casa siamo in presenza di una novità. Fino al 2009 infatti il termine di scadenza era il 30 settembre 2009. Tale cambiamento, come quello riguardante la nomenclatura e gli altri di cui parleremo di seguito sono stati introdotti dalla legge 196/2009, “Legge di contabilità e finanza pubblica”.
È stata la “Legge di contabilità” del 2009 a introdurre i cambiamenti di cui abbiamo parlato fin’ora. Che ha modificato il sistema, la cronologia e l’andamento delle carte, dalla scrittura, al Parlamento, alla promulgazione definitiva con firma del Presidente della Repubblica.
Un altro fondamentale punto figlio della legge suddetta è il passaggio dal “Documento di programmazione economica finanziaria”, all’attuale “Decisione di finanza pubblica”. Anche in questo caso le differenze non sono soltanto apparenti o riguardanti l’onomastica, ma sono sostanziali. La DFP, ha un peso predominante sulle manovre economiche, in quanto frutto dell’analisi e delle indicazioni convenute dagli enti territoriali. È il documento tramite il quale il Governo raccoglie e sistema le esigenze del paese scandagliate dalle amministrazioni locali e sul quale imposta la manovra totale composta come sopra spiegato dal “bilancio” e dalla Legge di stabilità”.
Si tratta di un documento chiave, che in questo modo viene definito: “La DFP contiene l’esposizione dei dati tendenziali a legislazione vigente del conto economico della pubblica amministrazione, del saldo di cassa e del debito, sia nel complesso, che ripartiti per i diversi sotto-settori in cui la P.A. è articolata: amministrazione centrale, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale. Dà altresì indicazione dell’andamento tendenziale della pressione fiscale complessiva così come del saldo netto da finanziare del bilancio dello stato e del saldo di cassa del settore statale. Accanto a queste indicazioni, fornisce un’indicazione di massima delle risorse necessarie a confermare, per il periodo di programmazione, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio per i vari settori di spesa (politiche invariate). […]
La DFP individua gli obiettivi programmatici della P.A. e l’articolazione della manovra necessaria al conseguimento degli obiettivi, dando evidenza all’apporto di ciascun sotto-settore. Gli obiettivi programmatici relativi a ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo, sono indicati al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche. […]
La DFP riporta il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto da quest’ultimo. La presentazione alle Camere della DFP viene dunque ravvicinata alla presentazione del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio, fissata al 15 ottobre”.
Il testo deve arrivare alle camere entro il 15 settembre, un mese prima quindi della “Legge di stabilità”. Il primo passo dopo l’estate per la ripresa dei lavori e un passo fondamentale per la programmazione economica triennale italiana.