Validità e richiesta del Documento unico regolarità contributiva
Il DURC acronimo di Documento unico regolarità contributiva è la documentazione totale tramite la quale le imprese edili devono mostrare in caso di appalto pubblico o opere e servizi privati di essere in regola con gli obblighi contrattuali previsti da INAIL, INPS e Cassa Edile.
Un documento totale quindi, unico, requisito essenziale per ogni azienda, che deve dimostrare allo Stato di essere regolare, in perfetto equilibrio con la previdenza sociale, con i contributi. Al fine di poter eseguire le opere programmate.
Il DURC va presentato sia negli appalti che nei subappalti pubblici, per i lavori privati per i quali è necessaria la concessione edilizia o la DIA, per le attestazioni SOA (Condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria in sede di gara). In caso di appalti pubblici viene preso in considerazione e deve essere presentato in tutte le fasi che precedono e riguardano l’assegnazione. Dalla verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, al contratto, all’avanzamento dei lavori, fino alla liquidazione finale.
Il DURC è una sorta di certificato, che va richiesto alla Cassa Edile della provincia nella quale ha sede l’impresa. In caso si SAL Stato avanzamento lavori o di liquidazione finale va richiesto alla Cassa Edile della provincia nella quale insiste il cantiere.
Il titolare d’impresa deve presentare domanda alla propria Cassa Edile, domanda alla quale verrà data risposta entro 30 giorni. In quei 30 giorni INAIL , INPS e Cassa Edile stessa, dopo aver provveduto all’assegnazione del CIP (Codice identificativo della pratica) provvederanno a verificare lo stato dell’impresa e la regolarità con i versamenti e con la contribuzione. L’azienda per essere considerata valida, e autorizzata quindi a lavorare nell’opera per la quale il DURC è stato richiesto dovrà essere in regola con quanto avrà dovuto versare fino al mese immediatamente precedente a quello dell’invio della richiesta.
Una volta verificata la regolarità dell’impresa, sarà la stessa Cassa Edile a provvedere all’invio di risposta al richiedente tramite raccomandata. In caso di risposta negativa, risposta per la quale sarà sufficiente una carenza in uno soltanto dei tre ambiti monitorati, l’impresa vedrà negato il diritto all’opera pubblica, al concorso in gara d’appalto o all’esecuzione, ai SAL e alle liquidazioni finali. In caso di opera privata, verrà revocata l’autorizzazione all’inizio dei lavori, la concessione edilizia, la DIA le SOA.
Attualmente la pratica DURC è stata digitalizzata, può essere quindi attivata per via telematica sul sito della Cassa edile DURC o sull’apposito sito dedicato e che rientra nei servizi e-gov del Governo Italiano chiamato Sportello Unico Previdenziale.
Per quanto riguarda in ultimo i riferimenti normativi, la storia della nascita e dell’introduzione del DURC, il Ministero del lavoro fa ufficialmente riferimento come prima pietra imprescindibile della nascita del documento unico alla Legge Biagi.
È infatti nel D.lgs. n. 276/2003, definito sul sito del Ministero del lavoro come “baluardo difensivo del lavoro, valutato nella prospettiva di tre dei suoi tradizionali pilastri: sicurezza sul lavoro, tutela retributiva e assicurativa, contribuzione previdenziale”, che troviamo il primo ufficiale riferimento al Documento unico di regolarità contributiva.
Il riferimento e quindi il via al DURC è stato introdotto dalla Legge Biagi al fine di integrare quanto previsto dal “Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.
Testo in vigore, che quindi, per effetto della Biagi ora prevede:
“Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa:
a) Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.