Dlgs 163/06, Codice dei contratti pubblici
Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce norme in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Con il termine “contratti pubblici” si intende i contratti di appalto che hanno come oggetto l’esecuzione di opere e lavori disposti dalle stazioni appaltanti e da soggetti aggiudicatori. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso tra una stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e un (o diversi) operatore economico (ossia l’imprenditore o il fornitore).
Disposizioni comuni
Il Decreto definisce l’”Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, l’”Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e lo “sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Secondo quanto previsto dall’art. 6, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo composto da 5 membri che operano in settori tecnici, economici e giuridici. I membri dell’Autorità restano in carica 5 anni e non possono essere riconfermati. L’Autorità ha il compito di vigilare sull’osservanza del presente Decreto e sui contratti pubblici, per garantire principi di correttezza e trasparenza. Tra i diritti, può disporre ispezioni, perizie e analisi economiche qualora lo ritenga necessario, grazie anche alla collaborazione della Guardia di Finanza.
L’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è previsto dall’art. 7. L’Osservatorio ha una sezione centrale e diverse sezioni regionali. Tra i suoi compiti, raccoglie dati e informazioni utili riguardanti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e garantisce la loro diffusione attraverso infrastrutture informatiche, gestisce il proprio sito informatico e fa attività di pubblicità su richiesta dell’Autorità. Inoltre, pubblica semestralmente programmi triennali dei lavori pubblici.
L’art. 9 prevede l’istituzione di uno Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Lo Sportello è destinato a candidati e offerenti che vogliono ricevere informazioni o presentare una candidatura o un’offerta. Attraverso lo Sportello, coloro che lo desiderano dovranno avere a disposizione tutta la documentazione utile per la presentazione della candidatura. Le stazioni appaltanti possono decidere di istituire lo Sportello o di affidare i suoi servizi ad un ufficio già esistente.
Per gli interventi che dovranno essere eseguiti su un contratto pubblico, l’art. 10 prevede, inoltre, la nomina di un Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, il Responsabile “cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinanti in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi”. Segnala, inoltre, eventuali inconvenienti e ritardi. Il Responsabile dovrà possedere un titolo di studio adeguato ai compiti che andrà a svolgere e coordinerà tutti i compiti riguardanti le procedure di affidamento (art. 11)
Contratti esclusi e soggetti
Il presente Codice non si applica a tutti i contratti pubblici. Il Titolo II definisce, infatti, quelli che sono i contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice. All’art. 16 si fa riferimento ai “contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico”. L’art. 17 riguarda i “contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza” e l’art. 18 i “contratti aggiudicati in base a norme internazionali”.
L’art. 34 definisce i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. Tra questi, i consorzi, gli imprenditori, gli artigiani, le cooperative e le società commerciali. Non possono partecipare alle procedure di affidamento (art. 38) i soggetti che sono in stato di fallimento o di liquidazione coatta, che hanno subito una sentenza di condanna, che hanno commesso infrazioni o violazioni o che hanno commesso errori durante l’esercizio della loro professione.
Bando di gara
Le stazioni appaltanti pubblicano le loro intenzioni attraverso un bando di gara (art. 64) . Il bando di gara deve contenere tutti gli elementi indicati nel Codice.
Gli avvisi e i bandi vengono trasmessi (le modalità di trasmissione sono precisate nell’allegato X) dalla stazione appaltante alla Commissione per via elettronica (art. 66) . Gli avvisi e i bandi non possono essere pubblicati prima della loro trasmissione alla Commissione. La data di trasmissione dovrà essere comprovata dalla stazione appaltante. La Commissione fornisce, poi, conferma dell’informazione ricevuta insieme alla data di pubblicazione. Le stazioni appaltanti possono decidere di promuovere il bando anche attraverso diverse forme di pubblicità.